STATUTO SISFA


Art. 1
(Associazione)

E’ costituita l’associazione culturale denominata “Società Italiana degli Storici della Fisica e dell’Astronomia”, nel seguito denotata con l’acronimo SISFA o, brevemente, “Associazione”. Essa non persegue fini di lucro e ha durata illimitata.  

Art. 2
(Sede)

La SISFA ha sede legale nel luogo in cui il Presidente in carica sceglie di operare per l’Associazione, con ratifica del Consiglio Direttivo.  

Art. 3
(Finalità)

La SISFA si propone come finalità la promozione degli studi sulla Storia della Fisica e dell’Astronomia. Essa si propone inoltre di operare affinché vengano riconosciute, anche nel campo della didattica e della ricerca universitaria, la specificità e la rilevanza di tali studi. Onde conseguire questi scopi, la SISFA promuove:

  1. incontri e dibattiti fra ricercatori (convegni, workshop, seminari);
  2. forme di coordinamento fra studiosi afferenti ad aree disciplinari diverse;
  3. iniziative per la formazione dei giovani studiosi (scuole, borse di studio);
  4. iniziative rivolte a soddisfare la domanda sociale di informazione e divulgazione scientifica;
  5. l’aggiornamento e la formazione dei docenti della scuola secondaria nei settori a cui l’Associazione è interessata;
  6. iniziative intese ad approfondire i problemi della didattica universitaria nei settori a cui l’Associazione è interessata;
  7. cooperazioni con altre istituzioni, nazionali o internazionali, su temi di interesse comune, ed eventuali associazioni ad esse;
  8. iniziative nel campo normativo atte a favorire gli studi sui temi a cui l’Associazione è interessata.

Art. 4
(Organi)

Gli organi della S.I.S.F.A. sono:

  1. Assemblea degli Associati;
  2. Consiglio Direttivo;
  3. Presidente;
  4. Comitato Elettorale.

Art. 5
(Assemblea degli Associati)

L’Assemblea degli Associati è composta da tutti gli associati che siano in regola con i doveri derivanti dall’iscrizione all’Associazione. Essa si riunisce in via ordinaria ogni anno per la discussione della politica generale dell’Associazione, per l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, per la ratifica dell’ammissione di nuovi associati. Essa si riunisce in via straordinaria per discutere temi urgenti di rilevante importanza per la vita dell’Associazione.

L’Assemblea degli Associati decide tra l’altro le modifiche di Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione stessa secondo le modalità previste in questo stesso articolo e nell’art. 15 del presente Statuto.

La convocazione dell’Assemblea Ordinaria è decisa dal Consiglio Direttivo ed effettuata dal Presidente mediante lettera, anche elettronica, contenente l’ordine del giorno, indirizzata a tutti gli associati, di regola con trenta giorni di anticipo e comunque non meno di quindici giorni di anticipo sulla data dell’adunanza.

L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente su decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo degli Associati, con le stesse modalità previste per l’Assemblea ordinaria e dovrà tenersi entro sessanta giorni dalla delibera del Consiglio o dal ricevimento della richiesta di convocazione da parte degli Associati. L’Assemblea è validamente costituita, se regolarmente convocata, qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto di voto, ed è presieduta dal Presidente. In caso di impossibilità a presenziare da parte del Presidente l’Assemblea è presieduta dal Vice Presidente.

L’Assemblea decide a maggioranza assoluta dei presenti, con l’eccezione delle delibere relative a modifiche di Statuto o allo scioglimento della Associazione, per le quali si applica quanto previsto nell’Articolo 15 del presente Statuto.

Art. 6
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da sei Consiglieri oltre al Presidente. Esso decide le iniziative necessarie per realizzare le finalità della Associazione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo per quanto è demandato dal presente statuto all’Assemblea degli Associati. In particolare, il Consiglio Direttivo valuta le domande di ammissione degli Associati secondo le procedure di cui all’art. 11 e stabilisce le quote annuali di associazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno tre Consiglieri. Esse sono valide se vi interviene la maggioranza dei membri del Consiglio e sono presiedute dal Presidente. In caso di impossibilità a presenziare da parte del Presidente, le riunioni sono presiedute dal Vice Presidente e in caso di assenza anche di quest’ultimo dal Consigliere più anziano di età.

Le delibere del Consiglio vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di esperti, che potranno partecipare alle riunioni del Consiglio con funzioni consultive e senza diritto di voto.

Art. 7
(Presidente)

Il Presidente, eletto con le modalità di cui al successivo art. 12, coordina l’attività dell’Associazione e presiede le riunioni delle Assemblee, Ordinarie o Straordinarie, e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione, con firma libera di fronte a terzi e in giudizio. In caso di suo impedimento, assenza o dimissioni, la firma e la rappresentanza legale spettano con firma libera al Vice Presidente.

Art. 8
(Comitato Elettorale)

Il Comitato Elettorale è formato da tre Associati non appartenenti al Consiglio Direttivo. Esso definisce le modalità di votazione, stabilisce il calendario delle votazioni per le cariche sociali e ne informa gli Associati con almeno 30 giorni di anticipo. Esso inoltre predispone le liste dei candidati secondo le norme previste dall’Art. 12, invita i candidati a inviare allo stesso un sintetico programma e curriculum vitae che diffonderà tra i soci secondo modalità opportunamente individuate dal Comitato stesso, cura le procedure di votazione, lo spoglio e il computo dei voti e nomina i nuovi eletti.

Art. 9
(Vice Presidente, Segretario, Tesoriere)

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Vice Presidente, con l’incarico di coadiuvare il Presidente nell’espletamento dei suoi compiti e di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento. Il Consiglio Direttivo nomina inoltre un Segretario e un Tesoriere, cui non è richiesto di essere membri del Consiglio o Soci della Associazione. Essi presenziano alle sedute del Consiglio e alle Assemblee, senza diritto di voto qualora non ne siano membri a norma del presente statuto. Il Segretario tiene il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, l’archivio, il libro dei Soci, i timbri della Associazione, e si occupa della corrispondenza ordinaria.

Il Tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione secondo le delibere del Consiglio Direttivo, tiene il Registro di cassa, riscuote le entrate, esegue i pagamenti, predispone i bilanci annuali (consuntivo e preventivo), può gestire conti correnti bancari e postali, e può validamente impegnare la Associazione per l’esercizio dei conti correnti bancari e postali anche con firma singola.

Art. 10
(Durata dei mandati, dimissioni, indisponibilità)

Il Presidente, i Consiglieri e i membri del Comitato Elettorale durano in carica tre anni. Il Presidente e i membri del Comitato Elettorale non possono essere rieletti per più di due mandati consecutivi. Il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere decadono ad ogni rinnovo del Consiglio ma possono essere rinominati dal nuovo Consiglio.

In caso di dimissioni o di indisponibilità di uno o più Consiglieri, subentrano i primi dei non eletti.

Qualora la metà, o più della metà, del Consiglio sia dimissionaria, saranno indette immediatamente nuove elezioni per il rinnovo dell’intero Consiglio e del Presidente, e i nuovi organismi dureranno in carica per un regolare triennio. In caso di dimissioni o indisponibilità del Presidente non meno di un anno prima della scadenza del mandato, si provvederà a eleggere un nuovo Presidente secondo le procedure previste nell’Articolo 12 del presente statuto; il nuovo Presidente durerà in carica fino alla scadenza del mandato del precedente Presidente.

In caso di dimissioni o di indisponibilità di uno o più membri del Comitato Elettorale, subentra il primo dei non eletti; in caso di esaurimento della lista, i nuovi membri saranno scelti dal Comitato fra i Soci della Associazione che non appartengano al Consiglio Direttivo. Gli organi scaduti sono prorogati fino all’insediamento dei nuovi organi.

Art. 11
(Associati)

L’associazione alla S.I.S.F.A. può essere individuale o collettiva. La qualifica di Socio Individuale si applica a persone fisiche purché in possesso di una laurea o di titolo equipollente. Per ottenere la qualifica di Socio Individuale la persona interessata è tenuta a presentare domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, corredata da curriculum. Il Consiglio valuta la domanda nella prima riunione successiva al ricevimento della domanda stessa e approva, a maggioranza, l’adesione del nuovo Associato. Nel caso in cui la domanda non ottenga un numero sufficiente di voti, il Consiglio sottopone a giudizio la proposta di associazione nella prima Assemblea Ordinaria successiva alla riunione.

La qualifica di Socio Collettivo si applica a Enti o Società. Per ottenere la qualifica di Socio Collettivo l’ente o la Società interessata è tenuto a presentare domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo.

L’approvazione e la ratifica della domanda vengono effettuate seguendo la stessa procedura prevista per le domande individuali. Il Socio Collettivo è tenuto a nominare un rappresentante, che lo rappresenti nell’Assemblea degli Associati e nel corso delle elezioni. Sia i Soci Individuali che i Soci Collettivi hanno diritto a un voto nell’Assemblea dei Associati. Essi partecipano inoltre alle votazioni per l’elezione delle cariche sociali purché in regola con le quote associative. I rappresentanti dei Soci Collettivi hanno diritto all’elettorato passivo come membri del Consiglio Direttivo ma non per la carica di Presidente.

Ogni Socio è tenuto a versare ogni anno una quota associativa. L’importo delle quote associative di entrambe le categorie di Soci e i relativi termini di pagamento vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di Socio può essere revocata su delibera del Consiglio Direttivo per morosità protratta o per gravi atti contrari allo spirito della Associazione. La revoca ha effetto immediato ma dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea Ordinaria successiva alla relativa delibera del Consiglio. La revoca non da diritto alla restituzione delle quote associative e implica la perdita di ogni diritto relativo al patrimonio della Associazione.

Art. 12
(Elezioni)

Le elezioni ordinarie per il rinnovo delle cariche sociali si tengono ogni tre anni. La votazione viene effettuata a scrutinio segreto secondo le modalità approvate dal Consiglio Direttivo, almeno sei mesi prima della sessione elettorale, su proposta del Comitato Elettorale. Per ogni carica sociale sarà definita una lista di nomi, da cui l’elettore potrà scegliere il candidato, o i candidati, da votare. I nomi iniziali di ogni lista saranno proposti dal Comitato Elettorale (per un totale compreso fra il numero di candidati da eleggere e il doppio di tale numero). Si aggiungeranno poi tutti i nomi di soci candidati proposti al Comitato Elettorale da almeno otto Associati.

Gli Associati possono esprimere una preferenza per la carica di Presidente, tre preferenze per la carica di membro del Consiglio Direttivo, una preferenza per la carica di membro del Comitato Elettorale.

Le cariche di membro del Consiglio Direttivo e di membro del Comitato Elettorale sono incompatibili. Gli Associati candidati in entrambe le liste dovranno scegliere fra le due candidature prima delle elezioni.

Art. 13
(Gestione economica)

L’esercizio finanziario della Associazione coincide con l’anno solare. La gestione finanziaria avviene entro i limiti del bilancio preventivo, e il Consiglio Direttivo è tenuto sotto la sua responsabilità a giustificare ogni spesa sostenuta oltre tale limite.

Il bilancio preventivo, predisposto dal Tesoriere entro il termine dell’esercizio finanziario, viene approvato dal Consiglio Direttivo e successivamente ratificato nella prima Assemblea Ordinaria contestualmente a quello consuntivo. Le cariche dei vari organi della Associazione non danno diritto a compensi, ma solo al rimborso delle spese autorizzate dal Consiglio Direttivo e debitamente documentate.

Art. 14 
(Patrimonio)

Il patrimonio della Associazione è costituito dalle quote annuali di associazione, dai beni mobili e immobili che saranno acquisiti dalla Associazione, da eventuali donazioni o lasciti ricevuti e da ogni altra possibile entrata. Qualunque atto giuridico che ad esso si riferisca (alienazione totale o parziale, accrescimenti, ipoteche, cessione, affitti ecc.) deve essere fatto dal Presidente in nome della Associazione e deve essere autorizzato dal Consiglio Direttivo. In caso di scioglimento il patrimonio dell’Associazione viene devoluto a fini di utilità generale o ad altre associazioni senza fini di lucro che perseguano obiettivi analoghi a quelli dell’Associazione stessa.

Art. 15
(Modifiche dello Statuto e scioglimento della Associazione)

Le modifiche di Statuto o lo scioglimento della Associazione possono essere proposti dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli Associati.

L’Assemblea degli Associati chiamata a modificare lo Statuto si costituisce validamente con l’intervento di almeno un terzo dei Soci effettivi della SISFA e approva le modifiche proposte con il voto favorevole di almeno due terzi dei partecipanti all’Assemblea.

Per lo scioglimento dell’Associazione è necessaria la delibera all’unanimità del Consiglio Direttivo al completo o l’approvazione di un’Assemblea cui partecipi la maggioranza dei Soci effettivi della SISFA.

Art. 16
(Norme transitorie)

Sino alla prima elezione delle cariche, il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo e i componenti del Comitato Elettorale saranno i soggetti nominati nell’atto costitutivo, soggetti rispetto ai quali non si applica l’ipotesi di incompatibilità di cui all’art. 8 del presente statuto, né quanto disposto all’art. 10, primo comma dello statuto medesimo.

Lo Statuto